TFR sta per Trattamento di Fine Rapporto, il lavoratore dipendente può chiedere l’anticipo: ecco in quali casi
Il TFR è la somma che si matura durante tutto l’arco del rapporto lavorativo e che spetta al lavoratore dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Esso è noto anche come liquidazione e spetta al lavoratore indipendentemente dalle ragioni della cessazione del rapporto di lavoro. Dunque non solo per il raggiungimento dell’età della pensione ma anche per licenziamento, dimissioni o per scadenza del contratto di lavoro con l’azienda.
Ma bisogna per forza aspettare la fine di un rapporto lavorativo per avere il TFR? Oppure si può chiedere in anticipo? Cosa dice la legge al riguardo? La disciplina del TFR è dettata dall’art. 2120 c.c., il quale prevede che, maturata un’anzianità di servizio di almeno 8 anni, il dipendente possa, a determinate condizioni chiederne un’anticipo da parte dell’azienda. La medesima norma indica dunque le ipotesi che danno diritto all’erogazione dell’anticipo sul TFR. Vediamo quali sono.
In quali casi si può chiedere il TFR in anticipo
Un caso è quello in cui ci siano delle spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. E queste spese non riguardano solo l’intervento che presenta le caratteristiche della delicatezza e dell’importanza dal punto di vista economico o medico ma possono riguardare anche costi accessori come quelli di viaggio, vitto e alloggio.
Un secondo caso è l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all’anticipo Tfr anche nei casi di acquisto di un terreno su cui edificare l’abitazione, l’acquisto della casa per il figlio se l’onere è sostenuto dal figlio stesso, il riscatto di un’abitazione già occupata ad altro titolo, ristrutturazione di un’abitazione acquistata come prima casa, costruzione di un’abitazione da adibire a prima casa. Non rientrano invece tra le casistiche che danno diritto all’anticipo Tfr la ristrutturazione di un’abitazione già di proprietà del lavoratore.
Parallelamente all’art. 2120 c.c., l’art. 7, L. 53/2000 prevede che, oltre alle ipotesi sopra indicate, il TFR possa essere anticipato anche per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione del congedo parentale e dei congedi per formazione di cui agli artt. 5 -6, L. 53/2000. Infine, la Circolare n. 85/2000 del Ministero del Lavoro inserisce, tra le ipotesi ammissibili, anche l’assenza per malattia del lavoratore. Gli accordi aziendali, individuali e i contratti collettivi di categoria possono poi contenere previsioni più favorevoli per il lavoratore.